RLS
Che formazione di base deve fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa.
Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.
I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Il numero dei RLS varia a seconda della dimensione dell’azienda: il numero minimo è di 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori e 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.
Che aggiornamento deve fare il RLS?
Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.
I corsi di aggiornamento RSL forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I contenuti dei corsi di aggiornamento per RLS fanno riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.
Il corso aggiornamento formazione RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.
L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa.
Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.
I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:
- raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
- essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
- essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
- fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
- proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori
Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.
Il numero dei RLS varia a seconda della dimensione dell’azienda: il numero minimo è di 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori e 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.
Che aggiornamento deve fare il RLS?
Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.
I corsi di aggiornamento RSL forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I contenuti dei corsi di aggiornamento per RLS fanno riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.
Il corso aggiornamento formazione RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.